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RICORSO CONTRO LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

presentato da Stefano Moretti al Tar di Pescara

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Nuovo ricorso del presidente dell' Osservatorio Antimafia della Regione Abruzzo e consigliere comunale di Moneodorisio, Stefano Moretti. Il quale, stavolta, si è rivolto al Tribunale Amministrativo di Pescara come papà dell' alunno................................, frequentante la la classe terza prmaria (elementare) di una Scuola di Vasto.

In una dichiarazione, Moretti definisce "folle" ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, dichiarando inoltre che sarebbe "diventata assurda e folle (appunto) la continua restrizione delle Libertà e dei Diritti fondamentali di ognuno di noi". Per il ricorrente "da un anno la nostra Costituzione viene calpestata e nessuno agisce. Tutti concordi dietro l'alibi del virus e dietro continui atti di deresponsabilizzazione politica. Questo modo di agire ha portato il nostro paese ad essere tra i primi posti per il numero di vittime".

Il Tar non ha concesso la sospensiva: si entrerà nel merito il prossimo 24 marzo. Ma nella decisione di non conceere la sospensiva, Moretti ha presentato ulteriore ricorso al Consiglio di Stato

 

 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL’ABRUZZO Sede di L’Aquila

RICORSO contenente richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. Per - il sig. Stefano Moretti, C.F. MRTSFN72C31E372N, nato a Vasto (CH) il 31 marzo 1972, ivi residente in Via Grecale n. 11, che, nell’esercizio della propria potestà genitoriale, agisce nell’interesse del figlio minore .............................................................................................................................................., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall’Avv. Paolo Colasante del Foro di Roma (C.F. CLSPLA84R16G878P, PEC: paolocolasante@ordineavvocatiroma.org, Fax: 06-92932418), con domicilio digitale eletto presso la posta elettronica certificata di questi al seguente indirizzo: paolocolasante@ordineavvocatiroma.org

RICORRENTE

Contro - la Regione Abruzzo, C.F. 80003170661, in persona del Presidente in carica, con sede in 67100 – L’Aquila, Palazzo I. Silone, Via Leonardo da Vinci n. 6

RESISTENTE

****************************************

PER L’ANNULLAMENTO (previa adozione di misure cautelari) - dell’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021, recante “Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 Avv. Paolo Colasante Via Boezio n. 6, 00193 – Roma avvocatopaolocolasante@gmail.com Tel.: 06.32803475 – Fax: 06.92932418/20 Mobile: 320-3135274 2 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021” (doc. 1); - degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto; - di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, conosciuto o non conosciuto. ****************************************

FATTO E DIRITTO

1) Interesse al ricorso – Il minore ................................... Moretti frequenta la classe 3a (sezione ...) elementare nella scuola primaria .....................................................di Vasto (CH) e dallo scoppio della pandemia da COVID-19, come tutti gli studenti italiani, ha visto più volte compresso il proprio diritto all’istruzione in nome delle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

1.1. Nell’ordinanza oggi impugnata del Presidente della Regione Abruzzo (n. 11 del 27 febbraio 2021) è ora disposto che “a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” e, pertanto, il diritto all’istruzione del giovane si accinge a subire un nuovo nocumento.

In punto di interesse ad agire, si rappresenta l’emergenza di un danno di estrema gravità e urgenza, come tale valutabile anche nella sede cautelare monocratica, sotto il profilo del pregiudizio, de die in diem aggravantesi, in punto di lesione del diritto all’istruzione del figlio minore, tenuto conto della “intermittente” erogazione dell’attività didattica in presenza a partire da marzo 2020, impingente anche sul diritto allo sviluppo della personalità dei minori, 3 compressa dalla obbligata modalità a distanza, come documentato da studi scientifici in materia ormai in modo assimilabile al c.d. fatto notorio.

2) PRIMO MOTIVO DI RICORSO: dispositivo dell’Ordinanza regionale e contrasto con la normativa statale emergenziale – Deve essere premesso che il Ministro della salute, con ordinanza (doc. n. 3) di pari data rispetto a quella del Presidente della Regione Abruzzo, ha disposto la proroga di efficacia della precedente Ordinanza del 12 febbraio 2021 (doc. n. 4), con cui la Regione Abruzzo veniva dichiarata c.d. zona arancione ex art. 2 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (doc. n. 2).

Dal canto proprio, l’Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo oggi impugnata, oltre alla totale sospensione dell’attività scolastica, dispone che alcuni Comuni delle Provincia di Pescara e Chieti diventino c.d. zona rossa ex art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021.

Segue il testo del dispositivo dell’Ordinanza censurata (in neretto le parti di rilievo nel caso de quo):

“1) l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 D.P.C.M. 14.01.2021, sino a diverso provvedimento, ai seguenti comuni:

- Per la Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Picciano, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani.

- Per la Provincia di Chieti: Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina;

- Per la Provincia de L’Aquila: Ateleta;

2) alla A.S.L. di Lanciano-Vasto-Chieti ed alla ASL di Teramo di sottoporre, 4 rispettivamente, i comuni di Atessa e Guardiagrele, Silvi, Pineto e Roseto a specifico monitoraggio del rischio di trasmissione virale, con rivalutazione entro 48 ore, dando comunicazione dell’esito dello stesso alla Presidenza ed al Dipartimento Sanità della Giunta Regionale;

3) alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre i comuni di: Pizzoli, Sulmona, Altino, Torino di Sangro, Orsogna, Vasto, San Salvo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Tortoreto, Castellalto, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Teramo, Alba Adriatica a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle di cui all’art.2 DPCM 14.01.2021 cui sono sottoposte, dandone comunicazione al Dipartimento Sanità della Giunta Regionale;

4) di raccomandare ai Direttori Generali delle AASSLL della Regione Abruzzo il potenziamento delle attività di tracciamento e di sorveglianza sanitaria;

5) a decorrere dal 01 marzo 2021 e sino a diverso provvedimento, nel territorio della Regione Abruzzo le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

6) che la presente ordinanza – immediatamente esecutiva per gli adempimenti 5 di legge – sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;

7) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.

2.1. Come è agevole rilevare, il Comune dove risiede il minore ............................ Moretti e dove è posto l’istituto scolastico da questi frequentato (Vasto, in provincia di Chieti) non rientra fra i Comuni che sono stati interessati dal peggioramento della classificazione ed è solo disposto che, assieme ad altri, sia sottoposto a monitoraggio per valutare future misure restrittive, allo stato non disposte. Peraltro, persino in caso di c.d. zona rossa il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 – tuttora applicabile fino al 5 marzo 2021 – all’art. 3, comma 4, lett. f), dispone che “fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.

Ne deriva che, quand’anche il Comune di Vasto fosse stato ricompreso in zona rossa, la normazione statale emergenziale avrebbe comunque escluso la sospensione delle attività scolastiche in presenza per gli istituti dell’istruzione primaria.

Da ciò consegue l’illegittimità dell’Ordinanza impugnata, nella parte in cui, anziché applicare al territorio regionale in c.d. zona arancione (fra cui il Comune di Vasto) le disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lett. s), del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e al territorio regionale in c.d. zona rossa le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, lett. f), prevede la sospensione integrale delle attività scolastiche (vedi, da ultimo, T.A.R. Napoli, Decreto cautelare n. 142 del 2021).

In proposito, questa difesa ritiene che, ai sensi dell’art. 1, commi 16 e seguenti, del decreto legge n. 33 del 2020, le “gradazioni” delle misure restrittive stabilite con i D.P.C.M. non siano disponibili in senso peggiorativo da parte delle Regioni. Altrimenti, se ne avrebbe che, mentre il Ministro della salute è vincolato dalla predetta “gradazione”, le Regioni sarebbero libere di andare oltre quanto ivi stabilito in caso di aggravamento del rischio epidemiologico e in modo completamente “libero” e slegato da ogni rispetto del principio di legalità, intermediato dalla catena normativa emergenziale di cui i D.P.C.M. costituiscono – tristemente – parte integrante.

2.2. In ogni caso, quand’anche si volesse arrivare a ritenere che nei Comuni dichiarati c.d. zona rossa le misure previste dall’art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 possano essere ulteriormente potenziate da parte delle singole Regioni in caso di aggravamento del rischio, resterebbe il fatto che appare del tutto irragionevole che i territori che continuano a essere classificati c.d. zona arancione – fra cui quello del Comune di Vasto, che interessa il minore nel cui interesse è redatto il presente ricorso – possano subire misure restrittive persino superiore a quelle vigenti per la c.d. zona rossa.

Se infatti secondo il Ministro della Salute (doc. n. 3) l’Abruzzo deve essere 7 classificato come zona arancione, ciò è perché la media dei dati epidemiologici suggerisce tale conclusione. Che poi alcuni Comuni subiscano la dichiarazione di c.d. zona rossa da parte regionale, in quanto presentano picchi epidemiologici di un certo rilievo che si discostano dalla valutazione media, ciò risulta ragionevole e consentito dalla legge nazionale, ma appare chiaro che la mancata dichiarazione di alcuni Comuni (fra cui Vasto) come c.d. zona rossa implica che quei Comuni non presentano dati più preoccupanti di quei valori medi che hanno indotto il Ministro della salute a operare una classificazione intermedia, con applicazione del conseguente regime normativo.

Se così è e se quindi un aggravamento delle misure restrittive per le attività scolastiche appare ragionevole nella c.d. zona rossa, è invece del tutto infondata e sproporzionata la sospensione della generalità delle attività scolastiche in tutto il territorio regionale, ivi inclusa quella degli istituti di istruzione primaria, nonostante il Presidente di Regione abbia implicitamente confermato la zonizzazione decisa dall’Amministrazione centrale dello Stato, che è sostanzialmente contemporanea, dal momento che entrambe le ordinanze sono del 27 febbraio 2021.

Sia poi consentito rilevare che, in riferimento al Comune di Vasto, l’Ordinanza regionale si limita a disporre un “monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni”, per la cui adozione – evidentemente – allo stato attuale non ricorrono i presupposti.

Detto in altri termini, il più contiene il meno, ma non il contrario: se per un certo territorio non si ritiene che vi siano i presupposti per passare al livello di rischio più elevato secondo la normazione emergenziale statale, ci si chiede come per il medesimo territorio si possano adottare misure restrittive persino 8 superiori a quelle previste per il massimo grado d’allerta.

È appena il caso di ricordare che una sospensione delle attività scolastiche più ampia rispetto a quanto previsto per la c.d. zona rossa dal D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, in uno a una “zonizzazione selettiva” del territorio regionale, è già avvenuta nel caso della Regione Umbria, ma solo per alcuni Comuni (doc. n. 5), e in quel caso vi era un ragionevole parallelismo.

In sostanza, in quel caso la Regione Umbria dichiarava zona rossa l’intera provincia di Perugia e una serie di Comuni della provincia di Terni e solamente in relazione a essi (e non anche al resto del territorio regionale) veniva contestualmente prevista l’integrale sospensione delle attività scolastiche. L’Ordinanza de qua è stata sospesa dal T.A.R. competente per territorio, ma il Consiglio di Stato ne ha disposto il ripristino di efficacia proprio in relazione all’osservazione che “a seguito di tale indicazioni scientifiche, e della classificazione come “zona rossa rafforzata” del territorio perugino, appare coerente – con la assoluta necessaria precauzione rispetto al contagio e alla necessità di non interrompere il piano vaccinale - la misura di sospendere fino al 21 febbraio 2021 anche i servizi scolastici per l’infanzia” (Consiglio di Stato, decreto cautelare n. 749 del 2021).

Invece, nel caso dell’ordinanza impugnata, tale coerenza sfugge integralmente, in quanto una parte del territorio regionale abruzzese continua a essere c.d. zona arancione, ma vi si applicano misure persino più gravi di quelle vigenti nella c.d. zona rossa. In buona sostanza, non vi è quel parallelismo (fra gravità del rischio e conseguenti misure) in grado di assicurare la ragionevolezza dei provvedimenti adottati.

Si chiede pertanto all’On.le Tribunale adito di voler dichiarare l’illegittimità 9 dell’atto impugnato, nella parte in, anziché applicare al territorio regionale in c.d. zona arancione o, quanto meno, al Comune di Vasto le disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lett. s), del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, prevede la sospensione integrale delle attività scolastiche.

Sia consentito infine osservare che non vale a sanare l’irragionevolezza della misura regionale adottata l’espressione ellittica usata nell’Ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021, con cui farebbe “salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori”.

Al netto dell’osservazione che la contestuale predisposizione delle due Ordinanze (del Ministro e del Presidente della Regione) nel medesimo giorno non lascia comprendere se il provvedimento della Regione Abruzzo fosse “conosciuto” da parte del Ministero o, comunque, se vi facesse in qualche modo implicito riferimento, è bene precisare che al Ministro della Salute sono attribuiti dei poteri “tipizzati”. Egli, quindi, ricorrendone i presupposti, ai sensi del D.P.C.M. vigente può solo applicare alle Regioni italiane i “pacchetti” di misure restrittive previsti per i tre casi di c.d. zona gialla, arancione e rossa, mentre non gli è consentito in alcun modo di validare o ratificare misure restrittive che fuoriescano dal numerus clausus di provvedimenti che può adottare.

Pertanto, dal momento che il Ministro della Salute non ha alcun potere di sospendere l’attività scolastica primaria, mutatis mutandis non gli potrebbe essere consentito di ratificare una siffatta decisione altrove adottata, altrimenti incorrendo in un palese atto ultra vires. In ogni caso, resterebbe il fatto che la prospettata irragionevolezza da cui è affetta l’Ordinanza regionale, per effetto della sproporzione fra livello di rischio 10 di contagio riscontrato e misure adottate, non potrebbe comunque essere sanata dall’Ordinanza ministeriale, di cui comunque – si opus sit – si chiede l’annullamento o la disapplicazione in parte qua.

3) SECONDO MOTIVO DI RICORSO: lesione del principio di legalità in mancanza di termine di efficacia dell’Ordinanza regionale – Deve poi essere rilevato un ulteriore grave vizio dell’atto impugnato, che non stabilisce – in modo inedito persino in questo particolarissimo periodo emergenziale – il proprio termine di efficacia, posto che tanto l’istituzione delle c.d. zone rosse quanto la sospensione delle attività scolastiche sono disposte “sino a diverso provvedimento” (del medesimo Presidente di Regione), di fatto determinando una compressione sine die dei diritti fondamentali dei cittadini regionali e, in particolare, dei diritti del minore nel cui interesse è proposto il presente ricorso. A tal proposito, risulta utile ricordare gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa per rendere compatibili tali tipologie di atti con il sistema di Costituzione rigida attualmente vigente, anche rispetto a fattispecie di ordinanze contingibili previste dalla legislazione pre-repubblicana. I presupposti, le condizioni e i limiti necessari affinché tali atti possano essere ritenuti legittimi sono stati precisati dalla giurisprudenza costituzionale sin dalla sentenza capostipite n. 8 del 1956, seguita da altre due decisioni di analoga importanza, nn. 26 del 1961 e 4 del 1977, a cui se ne sono aggiunte altre nel corso del tempo, ma che mai hanno revocato in dubbio l’impianto ivi delineato. Anzitutto, deve essere precisato che le ordinanze contingibili non sono fonti del diritto, bensì conservano la natura di atti amministrativi eccezionalmente abilitati a disporre in deroga alla legge, laddove situazioni eccezionali e non prevedibili lo impongano.

Inoltre, sono atti atipici, in quanto la legge non è in grado di predeterminarne il contenuto. Nondimeno, affinché le ordinanze contingibili siano legittime, la previsione normativa che le contempla deve indicare i presupposti per l’esercizio dei poteri amministrativi in deroga alla legge, deve specificare il termine di efficacia di tali misure e deve in ogni caso essere in linea con i principi generali dell’ordinamento giuridico per quanto concerne le forme, i limiti e le garanzie.

Ex multis, vale la pena richiamare la recente sentenza del T.A.R. Campania (Napoli) n. 565 del 2020, laddove ricorda che i poteri straordinari sottesi alle ordinanze contingibili debbano essere esercitati “sempre a condizione della ‘temporaneità dei loro effetti’ (cfr. Corte Cost., sentenze 7.04.2011 n. 115 e 1.07.2009 n. 196)”. E aggiunge che “Sotto quest’ultimo profilo, l’ordinanza sindacale gravata non indica alcun termine finale presentando un’efficacia sine die (…), senza che residui alcuno spazio per l’esercizio dei poteri ordinari, sia ripristinatori che di amministrazione attiva, aspetto, questo, che contrasta proprio con il carattere eccezionale e temporaneo tipico del provvedimento di carattere straordinario”.

Ciò posto, l’Ordinanza regionale impugnata merita di essere annullata per aver compresso sine die il diritto all’istruzione del minore qui rappresentato in giudizio, a fortiori in ragione del fatto che, secondo le disposizioni legislative nazionali che regolano i provvedimenti emergenziali, le ordinanze regionali sono ammissibili solo nelle more dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, stante la continua reiterazione di tale tipologia di atti, l’Ordinanza regionale non avrebbe mai potuto stabilire una propria durata ulteriore rispetto al 5 marzo 2021 (data di termine di efficacia del D.P.C.M. del 14 gennaio 12 2021). Pertanto, si chiede che l’On.le Tribunale adito voglia annullare l’Ordinanza impugnata per mancata apposizione del termine finale di efficacia o, in via subordinata, annullarla nella parte in cui non ha previsto che il suo termine finale di efficacia sia in linea con quello del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, e cioè il 5 marzo 2021.

4) TERZO MOTIVO DI RICORSO: l’incompetenza della Regione Abruzzo all’adozione di misure ulteriormente restrittive – Questione di legittimità costituzionale delle norme nazionali abilitanti – Infine, occorre ormai seriamente dubitare della legittimità costituzionale delle disposizioni nazionali (art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020 e art. 1, comma 16, del decreto legge n. 33 del 2020) che abilitano all’adozione dei provvedimenti emergenziali regionali come quello oggi impugnato, alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che già con l’ordinanza cautelare n. 4 del 2021 aveva ricondotto tale materia alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, con conseguente esclusione di qualunque intervento regionale. Per giunta, secondo quanto si apprende dal Comunicato della Corte costituzionale del 24 febbraio 2021 (doc. n. 6), tale impostazione è stata confermata anche nella sentenza di merito che definisce il medesimo giudizio, pertanto si fa riserva di svolgere ulteriori argomentazioni sul punto non appena la decisione sarà pubblicata.

Nelle more, alla luce della chiara ricostruzione della giurisprudenza costituzionale, si chiede all’On.le Tribunale adito di voler sospendere l’Ordinanza regionale impugnata, in quanto emessa in violazione della competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

5) La domanda di risarcimento del danno – Il ricorrente propone infine espressa domanda di risarcimento del danno, anche al fine di radicare la domanda qui svolta a prescindere dal suo termine di efficacia e dal contenuto dei prossimi provvedimenti emergenziali, dal momento che, in ragione dell’atto impugnato, il diritto – costituzionalmente tutelato – all’istruzione del minore ..................................... Moretti è risultato illegittimamente compresso. Si chiede pertanto che codesto On.le Tribunale voglia quantificare in via equitativa il danno patito.

ISTANZA DI OSCURAMENTO Posto che nel presente ricorso è coinvolto un soggetto minore, rappresentato dal proprio genitore, si chiede l’oscuramento dei dati del medesimo soggetto, al fine di non rendere riconoscibili gli atti che lo concernono.

ISTANZA CAUTELARE Quanto al fumus boni iuris, si rinvia ai motivi di diritto ampiamente illustrati supra. Per quanto concerne il periculum in mora, occorre evidenziare che, in mancanza di sospensiva degli atti impugnati, il giovane studente qui rappresentato continuerà a patire un grave danno del proprio diritto all’istruzione ad opera di un atto amministrativo illegittimo, che – unito agli altri provvedimenti emergenziali che l’hanno inciso – sarebbe in grado di recare un irreparabile nocumento della propria evoluzione educativa.

P.Q.M. Si chiede che i provvedimenti impugnati vengano dichiarati illegittimi e, dunque, annullati, previa emissione delle misure cautelari richieste e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale articolate nel ricorso, e con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute al 14 risarcimento del danno patito, dal liquidarsi in via equitativa.

Vinte le spese.

Si dichiara che la presente procedura, di valore indeterminabile, darebbe luogo al versamento del contributo unificato nella misura di euro 650,00, allo stato non versato poiché il ricorrente – avendone i requisiti – ha richiesto l’accesso al gratuito patrocinio.

Si allegano i seguenti documenti:

1) Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 11 del 27 febbraio 2021;

2) D.P.C.M. del 14 gennaio 2021;

3) Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;

4) Ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021;

5) Ordinanza della Regione Umbria n. 14 del 6 febbraio 2021;

6) Comunicato della Corte costituzionale del 24 febbraio 2021.

Roma, 28 febbraio 2021

                                                                                                                                                                                    Avv. Paolo Colasante

 

 

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