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IN MOLISE NON SI POSSONO AMMAZZARE I MAIALI A DOMICILIO: pubblichiamo l' ordinanza del governatore Toma

Redazione
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REGIONE MOLISE Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 6 DEL 16-01-2021 OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ, TRASPORTI, ACCESSO AI LUOGHI PUBBLICI E MACELLAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Molise; VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri: del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; del 14 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario   connesso   all'insorgenza   di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili è stato ulteriormente prorogato fino al 31 genna30 aprile 2021; VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;

RICHIAMATE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise:  n. 51 del 7 dicembre 2020 con la quale sono state disposte misure di contenimento in materia di istruzione, trasporti e accesso ai luoghi pubblici;  n. 2 del 5 gennaio 2021 con la quale sono stati prorogati fino al 17 gennaio 2021 gli effetti delle disposizioni di cui alla suindicata ordinanza; e n. 3 del 6 gennaio 2021 con la quale sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di istruzione;   ESAMINATO il report n. 35 del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità – Cabina di regia ai sensi del DM Salute 30 aprile 2020 concernente il “Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) Dati relativi alla settimana 4 gennaio 2021 - 10 gennaio 2021 (aggiornati al 13 gennaio 2021)”;

RILEVATO che lo stesso, pur registrando un ulteriore miglioramento del valore RT rispetto al precedente report, segnala con riferimento ad altri indicatori una situazione epidemiologica prossima alla soglia di allerta;

RICHIAMATO il verbale della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 16 gennaio 2021 nella quale il CSE ha evidenziato la necessità di adottare anche per il periodo successivo al 17 gennaio 2021 misure di contenimento della diffusione del virus più restrittive rispetto a quelle previste per il medesimo periodo dalle disposizioni nazionali;

RITENUTO opportuno, in via prudenziale, confermare le misure adottate con l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020, con la sola eccezione di quelle in materia di istruzione, al fine di favorire un abbassamento di tutti gli indicatori di monitoraggio della situazione epidemiologica;

CONSIDERATO, infatti, che le misure aggiuntive attualmente in vigore nella regione hanno consentito un contenimento della diffusione del virus;

RITENUTO inoltre introdurre misure limitative in materia di macellazione di suini, in considerazione dei possibili assembramenti che tale attività può generare ove sia svolta presso il domicilio;

DATO ATTO che, pertanto, sussistono i presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1 1.      L’efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 dell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Molise n. 51 del 7 dicembre 2020 è ulteriormente prorogata fino al 31 gennaio 2021.

Articolo 2 1.      Dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza, in deroga all’articolo 13 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298, e alle altre disposizioni in materia di macellazione, è fatto divieto di macellare animali suini a domicilio.

Articolo 3 1.      La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione, all’ Albo Protorio, e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute, al Ministero dell’Istruzione, ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, all’Ufficio scolastico Regionale per il Molise e ai Sindaci dei comuni molisani. 2.     Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 16-01-2021 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DONATO TOMA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.

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