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Pubblicato il Testo unico dell'apprendistato

Decreto 167/2011

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Con decreto n. 167 del 14 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 10 ottobre scorso, è stato approvato il Testo unico che disciplina l'apprendistato. Il provvedimento definisce l'apprendistato un contratto a tempo indeterminato finalizzato a favorire la formazione e l'occupazione dei giovani e ne individua le principali caratteristiche. Tre sono le tipologie di apprendistato previste dal Testo unico: 1. apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, destinato a soggetti di età compresa tra 15 e 25 anni, per un periodo non superiore a quattro anni; 2. apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, relativo a soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni, per una durata massima pari a 3 anni, con la sola eccezione delle figure professionali del settore artigiano, per le quali tale periodo è esteso fino a 5 anni; 3. apprendistato di alta formazione e ricerca, che si riferisce ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il ministero del Lavoro si è impegnato ad approvare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli standard formativi necessari alla verifica dei percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l'alta formazione. La certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista rispetterà, invece, le modalità stabilite dalle regioni. I datori di lavoro che assumano con contratto di apprendistato - in attesa della riforma degli incentivi all'occupazione - hanno diritto agli attuali benefici contributivi, che sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, una volta terminato il periodo di formazione. Per quelli che non adempiano all'obbligo di erogare la formazione a favore dell'apprendista è prevista la restituzione della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, facendo riferimento al livello di inquadramento contrattuale che il lavoratore avrebbe raggiunto al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. GURI n. 236 del 10 Ottobre 2011 (Fonte FASI)
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