Una vittoria importante per il Patronato INCA Cgil di Chieti che attraverso il proprio legale convenzionato, Fabio Giangiacomo, vede riconoscersi, da una sentenza del Tribunale di Vasto, l’applicazione del sistema del calcolo retributivo della pensione al 31/12/2011 per un vitalizio anticipato in cumulo con cassa professionale.
Nonostante l’assistito della Cgil Chieti avesse maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 cumulando i contributi presenti nel Fondo Pensioni lavoratori dipendenti e nella Cassa Geometri, l’Inps, in applicazione della sua Circolare n.140/2017, aveva ritenuto che per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione doveva essere presa in considerazione solo l’anzianità maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria escludendo pertanto la contribuzione presente nella Cassa Geometri senza la quale il requisito dei 18 anni al 31/12/1995 non era raggiunto.
La tesi dell’INPS è stata ritenuta erronea dal Tribunale di Vasto in quanto la legge prevede espressamente che per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti e quindi anche di quelli presenti nelle casse professionali.
Questa Sentenza rappresenta un precedente importante non solo per i casi simili a quello sopracitato, ma anche per tutti quei casi in cui l’Inps applica una propria Circolare in contrasto con il dettato normativo.